Ricoveri all’estero in centri di altissima specializzazione e presso centri privati in Italia

RICOVERI ALL’ESTERO IN CENTRI DI ALTISSIMA SPECIALIZZAZIONE

Nei Paesi dell’Unione Europea, nei Paesi convenzionati e negli Stati con i quali esistono convenzioni bilaterali

L’assistenza sanitaria all’estero, preventivamente autorizzata, è consentita, in via eccezionale, solo per le prestazioni di altissima specializzazione che non siano ottenibili nel nostro Paese tempestivamente o in forma adeguata alla particolarità del caso clinico.
Le procedure per richiedere l’autorizzazione al trasferimento per cure sono le seguenti.

  1. L’interessato, o chi per esso, deve presentare domanda all’Azienda Sanitaria Locale di appartenenza, corredata dalla proposta di un medico specialista, nonché dell’ulteriore documentazione eventualmente prescritta da disposizioni regionali;
  2. La proposta del medico specialista deve essere adeguatamente motivata in ordine all’impossibilità di fruire delle prestazioni in Italia tempestivamente o in forma adeguata al caso clinico. Si precisa che la proposta, per essere valida, non è necessario che debba essere fatta da un medico specialista pubblico, pertanto è valida anche la proposta fatta da un medico specialista privato;
  3. L’istanza o la proposta del medico deve contenere l’indicazione della struttura estera prescelta per la prestazione;
  4. L’Azienda Sanitaria locale provvede, secondo modalità stabilite dalla Regione, alla trasmissione della domanda e della documentazione al Centro di Riferimento Regionale territorialmente competente.
  5. Il Centro di Riferimento, valutata la sussistenza dei presupposti sanitari per usufruire delle prestazioni richieste (impossibilità di fruirle tempestivamente in Italia, ovvero in forma adeguata alla particolarità del caso clinico) presso la struttura estera, comunica all’Azienda Sanitaria Locale competente il proprio parere motivato in ordine all’autorizzazione richiesta.
  6. L’Azienda Sanitaria Locale, acquisito il parere provvede o meno al rilascio dell’autorizzazione, dandone comunicazione all’interessato ed al Centro predetto.
  7. In caso di accoglimento della domanda
    se la struttura estera è privata l’Azienda Sanitaria Locale rilascia apposita autorizzazione scritta e l’assistenza viene erogata in forma indiretta.
    se la struttura è pubblica o privata convenzionata l’Azienda Sanitaria Locale provvede a rilasciare un formulario E112 se è uno stato comunitario, oppure un formulario analogo se si tratta di uno Stato convenzionato e l’assistenza viene erogata in forma diretta.
  8. Le cure di mantenimento o di controllo, anche se riferite ad una precedente autorizzazione, devono essere preventivamente autorizzate dal Centro di Riferimento Regionale, per cui, ogni qualvolta si presenti questa necessità, deve essere presentata domanda di autorizzazione secondo le stesse procedure sopra indicate.

RICOVERI PRESSO CENTRI PRIVATI IN ITALIA

L’ULSS può coprire le spese sostenute dall’utente per le prestazioni effettuate in regime di ricovero presso centri privati. A questo tipo di assistenza si può accedere nel caso in cui le strutture pubbliche o accreditate, sul territorio regionale, non siano in grado di erogare le prestazioni in forma diretta con tempestività e quando l’eventuale attesa potrebbe compromettere lo stato di salute dell’assistito.

Deve essere presentata richiesta di autorizzazione al Distretto di appartenenza dell’assistito. Questa deve essere accompagnata da una relazione del medico specialista contenente precisi riferimenti sul paziente, sulla sua anamnesi e sui motivi della richiesta stessa. In caso di prestazioni di comprovata eccezionale gravità e urgenza si prescinde dalla richiesta di autorizzazione, potendo presentare successiva domanda di rimborso al proprio Distretto, accompagnata dalla relazione dello specialista.

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