FAQ – SORVEGLIANZA SANITARIA

DOMANDA

RISPOSTA

Il Provvedimento 30.10.2017, in materia di accertamenti di assenza di tossicodipendenza, è applicabile a:
1) sollevatore auto in officina?

Il sollevatore di auto  presente nelle autofficine non  è incluso nell’elenco di cui all’allegato I° del citato Provvedimento, pertanto i manovratori della suddetta attrezzatura  sono esclusi dagli accertamenti sulla tossicodipendenza.

 

Il Provvedimento 30.10.2017, in materia di accertamenti di assenza di tossicodipendenza, è applicabile in caso di noleggio da rimessa con conducente? Si, vi è l’obbligo degli accertamenti per i conducenti  per i quali è previsto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di altri veicoli in  servizio di noleggio con conducente.
Il Provvedimento 30.10.2017, in materia di accertamento di assenza di tossicodipendenza, è applicabile all’addetto al carrello elevatore a pantografo? Gli addetti alle PLE sono soggetti solo se il manovratore è a bordo:  i manovratori dei mezzi di  sollevamento con pulsantiera a terra sono esclusi.
Il Provvedimento 30.10.2017, in materia di accertamento di assenza di tossicodipendenza, è applicabile agli autisti di carroattrezzi muniti di patente B? NO, perché un carroattrezzi rientra nella categoria dei veicoli stradali e non in quella di movimentazione merci pericolose e l’obbligo del controllo sulle droghe scatta solo per autisti di autoveicoli stradali con patente di categoria superiore al B, cioè  C-D-E
Il Provvedimento 30.10.2017, in materia di accertamento di assenza di tossicodipendenza, è applicabile ai conducenti dei gatti delle nevi ? No, perché tale mansione non rientra nell’elenco delle mansioni pericolose di cui al Provvedimento 30 ottobre 2007
Qual è la periodicità degli accertamenti per la tossicodipendenza? Gli accertamenti per verificare l’assenza di tossicodipendenza devono essere effettuati con frequenza annuale: lo dice il Provvedimento 18.09.2008 al punto “Modalità di attivazione ed esecuzione degli accertamenti sanitari”.
In base all’elenco delle lavorazioni di cui agli elenchi per “droghe” e “alcol” devono essere considerati tutti i lavoratori, anche quelli che eseguono saltuariamente tali  mansioni o solo quelli assunti con quella specifica qualifica (es. solo gli autisti o anche quelli che per servizio usano l’auto) ?

Inoltre i lavoratori inseriti negli elenchi devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria da parte del MC?

Devono essere inseriti nell’elenco delle mansioni a rischio tutti i lavoratori che effettuano le operazioni citate negli elenchi, quindi anche i dipendenti che saltuariamente diventano “conducenti di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso di patente di guida categoria….”
Il problema  sta nella sorveglianza sanitaria: per le droghe non c’è alcun dubbio che tali dipendenti sono soggetti alla sorveglianza sanitaria, perché il Provvedimento 30.10.2007 stabilisce che tali accertamenti devono essere fatti dal Medico Competente e quindi rientrano nella sorveglianza sanitaria obbligatoria;  per quanto riguarda l’alcol, a tutt’oggi, non ci sono indicazioni normative che stabiliscano chi deve fare  i controlli, per cui non c’è l’obbligo di sorveglianza sanitaria. Tuttavia per i lavoratori addetti alle mansioni inserite nell’elenco di cui al provvedimento 16.03.2006 permane il divieto di bevande alcoliche durante il lavoro di cui alla L.125/2011, e quindi potrebbero essere sottoposti a controlli alcolimetrici da parte del medico della struttura pubblica oppure dal Medico Competente se è presente in azienda.
E’ accettabile il protocollo sanitario del MC di una azienda di rimozione amianto in cui si prevede l’esecuzione di Rx torace ogni 4 anni intervallati da TAC spirale ? in base al DLgs 187/2000 (principio della giustificazione)  è vietata l’esposizione a radiazioni ionizzanti non giustificata. Anche nel caso della sorveglianza sanitaria vale questo principio e il protocollo stabilito in questo caso dal MC non è accettabile perché espone i lavoratori a troppe radiazioni indebite. Il MC potrà eventualmente prescrivere esami radiologici per es. in base all’anzianità di esposizione o per coloro iscritti al registro di cui all’art. 260, e in ogni caso solo se c’è indicazione clinica.
L’obbligo della nomina del medico competente esiste anche nel caso di una società formata da 2 soci (Snc per l’attività di distributore di benzina). Uno dei soci però ha l’attività prevalente in un bar e non all’interno del  distributore in questione, dove lavora solo eccezionalmente: in questo caso deve fare la sorveglianza sanitaria?  Il tutto dipende sempre dalla valutazione del rischio: deve essere fatta una dettagliata valutazione del rischio chimico personalizzandola per mansione (in questo caso per le due persone che svolgono attività diverse). Se la valutazione del rischio conclude per un rischio chimico basso per la salute e irrilevante per la sicurezza non scatta l’obbligo delle misure di prevenzione specifiche  fra le quali è inserita la sorveglianza sanitaria. E’ opportuno che queste considerazioni sulla valutazione del rischio chimico siano riportate  nel  documento di valutazione dei rischi  (indicazione delle caratteristiche della sostanza chimica impiegata, delle modalità d’uso, del tempo di esposizione, dei mezzi di protezione personali etc.).
Riguardo agli accertamenti di assenza di tossicodipendenza, vi è l’obbligo per l’uso di un trattore gommato di tipo agricolo per lo sgombero neve che si guida con la sola patente di tipo B ? Il documento regionale sulla sorveglianza sanitaria in agricoltura ha dedicato un paragrafo all’argomento e cita:
– Rischio di danno per terzi e infortunistico:
Quando la guida di mezzi comporta la movimentazione di terra o merci, vi è l’obbligo di sorveglianza sanitaria per verificare l’assenza di alcol dipendenza e tossicodipendenza, come stabilito dall’Intesa Stato Regioni del 30 ottobre 2007.
Chi utilizza su strada macchine agricole come il trattore non deve invece essere sottoposto ad accertamenti per l’assunzione di sostanze stupefacenti in quanto per la loro conduzione è richiesta la patente di tipo B.
Per essere considerate macchine per la movimentazione terra devono avere in dotazione attrezzature supplementari di sollevamento (es. ruspa o sollevatore) immatricolati e targati a tale scopo. In questo caso e nel caso le macchine agricole vengano utilizzate per movimentare merci, i conducenti devono essere sottoposti agli accertamenti per la verifica dell’assenza di tossicodipendenza.
L’attività di parrucchiera è soggetta alla sorveglianza sanitaria?

Per quanto riguarda l’obbligo della sorveglianza sanitaria la legge non può definire a priori quali sono le mansioni o le attività o i comparti che sono soggetti all’obbligo perché la situazione può essere diversa nelle varie ditte; pertanto bisogna fare riferimento alle singole valutazioni dei rischi.
Quindi,  anche nel caso delle parrucchiere non si possono dare indicazioni universali: è possibile dire solo che nelle attività di parrucchiere ci possono essere vari rischi: chimico, movimenti ripetitivi, postura, biologico (estetista), rumore ma solo la  valutazione dei rischi della azienda  potrà dire se tali situazioni superano i livelli di rischio tali da far scattare l’obbligo della sorveglianza sanitaria perché dipende molto dall’organizzazione del lavoro di ciascuna  impresa.

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