FAQ – ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

DOMANDA

RISPOSTA

INDIVIDUAZIONE DEL DATORE DI LAVORO
Come si individua il datore nell’ambito di una società? In una società viene individuato il socio datore di lavoro nella persona che ha la carica di presidente della  SPA, di socio responsabile in una SRL, di socio accomandario nella SAS, etc. In questi casi tutti gli obblighi della gestione della sicurezza  sono in capo al datore di lavoro così individuato a meno che egli non faccia una specifica delega ai sensi dell’art. 16 del D.lgs 81/08: la delega per essere valida deve avere i seguenti requisiti: • atto scritto • il delegato deve possedere i requisisti professionali e di esperienza  e di formazione sulla sicurezza • deve attribuire al delegato pieni poteri organizzativi, di spesa , di gestione • la delega deve essere accettata dal delegato che sottoscrive l’atto In una SNC tutti i soci sono ugualmente responsabili. In questi casi è utile un atto notarile o  altro atto  che individui quale dei soci della SNC è da considerarsi datore di lavoro.
COMPUTO DEI LAVORATORI
I lavoratori  “a chiamata” vanno computati nel n° totale dei lavoratori  per gli obblighi del DLgs 81/08? NO,  in base all’ art. 4, c1 lett. e),  tali lavoratori, in quanto lavoratori che svolgono prestazioni occasionali, sono esclusi dal computo per  quelle situazioni  per le quali il Decreto fa scattare particolari obblighi come ad esempio l’obbligo della riunione periodica, o la possibilità per il datore di lavoro di svolgere in proprio i compiti del RSPP, etc..  La presenza di questi lavoratori fa scattare però tutti gli altri obblighi, ossia la valutazione dei rischi, la formazione, la sorveglianza sanitaria se dovuta etc.
DATA DEI DOCUMENTI
Il DUVRI e il POS devono avere la data certa e/o firme delle figure della sicurezza? Il POS è l’equivalente del DVR nei cantieri per cui segue le stesse regole di quest’ultimo (data certa o attestata) .Per quanto riguarda il DUVRI,  pur rilevando che non c’è un obbligo esplicito, si richiama l’attenzione alla sentenza della corte di Cassazione n. 43384 del 25/11/2008 secondo la quale un documento che riguarda la sicurezza sul lavoro,  privo di data certa ed esibito dopo la data di accertamento da parte dell’organo di vigilanza non è idoneo a provare che lo stesso sia stato elaborato prima dell’accertamento stesso.Quindi è opportuno che tutti i  documenti  della sicurezza abbiano la data certa o attestata, ai soli fini della prova di redazione, dalla sottoscrizione dei soggetti indicati  (datore di lavoro, RSPP, RLS e MC)
Come si può documentare la data certa sul DVR? Per quanto riguarda la data del DVR, l’art. 28 comma 1 del D.Lgs 81/08 afferma che essa può essere certa o attestata, il che significa che il datore di lavoro può scegliere se far sottoscrivere il DVR da tutti i soggetti che hanno collaborato alla sua stesura: datore di lavoro, professionista che lo ha redatto se diverso dal RSPP, RSPP, Medico Competente se nominato e RLS se presente; se quest’ultima figura non è presente in azienda si consiglia comunque di far sottoscrivere il DVR da qualche lavoratore che era presente quando è stato redatto il documento. La seconda possibilità è quella di attestare la data attraverso un atto ufficiale come ad esempio l’apposizione presso un ufficio postale del timbro direttamente sul documento di valutazione dei rischi avente corpo unico.
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
La sede di lavoro di una impiegata è presso un’abitazione privata presa in affitto dalla ditta e  la dipendente praticamente non accede quasi mai all’ufficio della ditta. In questo caso il datore di lavoro è soggetto a tutti gli obblighi della normativa in materia di sicurezza sul lavoro? Si,  perché si tratta di un lavoratore dipendente, pertanto il datore di lavoro deve adempiere a tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/08. Anche se i locali non sono quelli della ditta, essi sono comunque messi a disposizione dal datore di lavoro e quindi egli deve assicurarsi che gli stessi siano a norma.
Quali obblighi ha  il datore di lavoro di un lavoratore “distaccato” presso una pubblica amministrazione? Gli aspetti del lavoratore “distaccato” nella pubblica amministrazione sono chiariti dall’art.3 comma 6 del  DLgs 81/08  e dall’interpello n° 8/2016  (consultabile presso il sito del Ministero del Lavoro) che stabilisce che  gli obblighi sono a carico dell’ente ospitante (distaccatario), fatto salvo l’obbligo a carico del distaccante (azienda che invia il lavoratore)  di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi con la sua mansione.
I nuovi assunti, con contratto di lavoro somministrato, devono essere inseriti nel registro degli esposti a cancerogeni della ditta utilizzatrice oppure nel registro delle singole agenzie fornitrici di lavoro? L’art 23 comma 5 del D.Lgs 276/2003  chiarisce gli obblighi a carico delle agenzie fornitrici  (informazione e  addestramento) e quelli a carico delle aziende utilizzatrici (tutti gli obblighi di prevenzione e sicurezza). Pertanto il registro degli esposti a cancerogeni e la sorveglianza sanitaria sono a carico dell’impresa utilizzatrice.
Una attività  SNC dove operano solo la madre e la figlia è soggetta alla valutazione dei rischi? I soci di società (quindi anche nei casi di  s.n.c.) in cui il socio presta la propria attività per l’impresa stessa  sono equiparati a lavoratori subordinati, pertanto tale  società è soggetta a tutti gli obblighi del D.Lgs. 81/08 (valutazione rischi, nomine, formazione,  etc). Diversamente se si tratta di una impresa familiare (di cui all’art. 230-bis del CC), questa  è soggetta solo all’art. 21 (attrezzature a norma, uso di DPI e tessera di riconoscimento se effettua lavori in appalto)
Una impresa ha cambiato assetto societario ma non sede e tipo di lavorazione può continuare a gestire la sicurezza con i precedenti documenti?  Il Documento di Valutazione dei  Rischi andrà aggiornato con la nuova denominazione della ditta ma il contenuto non andrà modificato se non ci sono state modifiche nelle lavorazioni e nell’organigramma della sicurezza; allo stesso modo  si può continuare a fare riferimento alla  documentazione riguardante la sorveglianza  sanitaria e il  protocollo sanitario.Deve esserci comunque una dichiarazione scritta firmata e datata,  della presa visione dei documenti presenti da parte  del Datore di lavoro della nuova società
Se un’impresa fuori ULSS apre una nuova sede nel territorio deve fare comunicazioni allo SPISAL? In linea di massima non esiste alcun obbligo di comunicazione allo SPISAL eccetto nel caso di attività industriali con più di tre lavoratori in cui si sia proceduto alla costruzione, ampliamento o ristrutturazione dei locali (vedi art. 67 del D.Lgs 81/08). In tali casi sarà sufficiente una comunicazione allo SPISAL  competente per territorio da effettuarsi nell’ambito delle istanze, segnalazioni o attestazioni da presentare al SUAP.
In una società SNC è necessario nominare il RLS? Indipendentemente che si tratti di una SNC o altra forma di associazione, l’impresa non ha l’obbligo di nominare il RLS perchè esso viene eletto o nominato dai lavoratori. L’obbligo del datore di lavoro è quello di formare l’RLS una volta nominato o eletto e di consultarlo per quanto riguarda le altre nomine obbligatorie (RSPP Addetti emergenze) e di coinvolgerlo nella valutazione dei rischi.
Un’azienda che svolge l’attività di bar vorrebbe aprire un’altra sede, affidandone la gestione ad un dipendente . Quali sono i corsi che tale dipendente  dovrà frequentare? C’è l’obbligo di nomina? Se la persona incaricata ha potere di organizzare e gestire la sede staccata (applica le direttive del datore di lavoro, organizzando il personale e il lavoro in modo da garantire la sicurezza),  allora si tratta di un dirigente e deve avere la formazione prevista per i dirigenti di cui all’accordo stato regioni del 21.12.2011 di 16 ore. Se, invece, tale soggetto  si limita a sovrintendere il lavoro dei dipendenti presenti nelle sede staccata (controlla e sorveglia ma non interviene in nessuna decisione in merito all’organizzazione del lavoro o alla gestione del personale), allora si tratta di un preposto e in tal caso dovrà avere la formazione in quanto lavoratore (nel caso di un bar a basso rischio saranno sufficienti  4 ore di formazione base + 4 ore di formazione specifica per settori a basso rischio) e la formazione aggiuntiva del preposto di 8 ore come da Accordo  Stato/Regioni del 21.12.2011. Non esiste obbligo di nomina perchè il ruolo di Dirigente o Preposto si riconosce dalla organizzazione aziendale (organigramma della sicurezza) ma quando tali figure vengono individuate devono essere formate.L’inizio dell’attività in altra sede deve essere riportata nel DVR e il DVR dovrà essere aggiornato con la valutazione dei nuovi locali e dovrà riportare il nuovo organigramma con il ruolo del dipendente gestore.
Le imprese familiari agricole sono soggette a tutti gli obblighi del D.Lgs. 81/08 ? Le imprese familiari costituite ai sensi dell’art. 230-bis del Codice Civile (i cui componenti sono il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini fino al secondo), i coltivatori diretti del fondo e i soci di società semplici operanti nel settore agricolo sono soggetti solo agli obblighi indicati nell’art. 21 del Decreto legislativo 81/08 e cioè: 1) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni vigenti, ossia marcate CE se acquistate dopo il 1996 (Direttiva macchine) oppure, se si tratta di vecchie macchine, queste devono rispondere ai requisiti delle leggi italiane pregresse cioè il DPR 547/55; 2) usare dispositivi di protezione individuale adeguati al rischio lavorativo (esempio guanti, occhiali, facciali filtranti etc) 3) nel caso di lavori in appalto, devono avere tessera riconoscimento con generalità e foto.
Una società srl del settore commerciale vuole utilizzare personale con voucher per attività  da svolgersi presso unità lavorative gestite da altre imprese. Quali obblighi ha la società in merito al DVR in considerazione del fatto che tutte le attività oggetto di analisi verranno svolte al di fuori di ambienti posti sotto il controllo giuridico del datore di lavoro e quali gli  obblighi formativi ed informativi in considerazione della forte turnazione e della sporadicità delle ore di lavoro ? Bisogna ricordare nella nuova formulazione dell’art. 3 comma 8 del D.Lgs 81/08  il lavoro con voucher  è compreso nell’ambito di applicazione del D.Lgs 81 in quanto la prestazione viene fatta a favore di un committente imprenditore (società srl). Chiarito questo, ne consegue che il datore di lavoro (la società srl) deve aggiornare il proprio DVR con le mansioni (con indicazione dei rischi ad essa attribuibili e delle misure di prevenzione da adottare) svolte da personale con voucher anche se questo lavora al di fuori dalla sede della società.  Inoltre, visto che il lavoro si svolge presso altri luoghi di lavoro, si dovrà attivare anche la informazione e la collaborazione con l’altro datore di lavoro per la quanto riguarda i rischi interferenziali fra cui la gestione delle emergenze. Per quanto riguarda l’obbligo formativo è sempre compito del datore di lavoro (società srl) informare e formare il proprio dipendente anche se è un vuocherista e quindi dovrà garantire la formazione base e specifica secondo il livello di rischio della mansione svolta. A questo proposito si ricorda che l’Accordo Stato/Regioni del 21.12.2011 prevede la possibilità che il percorso formativo venga completato entro 60 giorni dalla assunzione, per cui anche se il voucherista presta servizio per pochi giorni si dovrà comunque iniziare (e documentare) l’avvio del percorso formativo.
In caso di società con un socio che non lavora per l’impresa quali sono gli  obblighi del previsti dal  D.Lgs 81/08? Secondo l’art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs 81/08 il socio di una società è equiparato a lavoratore subordinato (e quindi l’altro socio diventa il datore di lavoro con tutti gli obblighi del decreto) solo se effettivamente presta la sua opera nella società. Vale a dire che deve essere presente e lavorare nella azienda; se invece è lontano e  non svolge nessun lavoro all’interno della società, allora non si considera equiparato a lavoratore e la società è come se fosse individuale e quindi non ci sono gli obblighi previsti dal D.Lgs 81/08.Il ruolo e l’impegno del socio ‘non lavoratore’ deve essere chiarito nel DVR
Quali obblighi deve sostenere il datore di lavoro in caso di telelavoro? Il lavoratore a distanza rientra in pieno nel campo di applicazione del D.Lgs 81/08 art. 3 comma 10, per cui deve ricevere dal datore di lavoro la formazione necessaria (nel caso specifico sui rischi da VDT,). La postazione di lavoro deve essere conforme al titolo VII del D.Lgs. 81/08 indipendentemente dall’ambito in cui si svolge la prestazione cioè anche se il lavoro viene svolto presso il domicilio del lavoratore e quindi il Datore di Lavoro e l’RSPP possono accedervi per organizzare la sicurezza.L’attività di telelavoro deve essere descritta e valutata nel DVR
Nel caso di un’attività di panificazione con annesso bar in cui il solo titolare, individuato secondo il D.Lgs. 81/08 come datore di lavoro, utilizza determinate attrezzature poste in un determinato reparto in cui non accede l’unico lavoratore dipendente, la valutazione dei rischi potrà considerare il solo reparto dove opera il lavoratore dipendente? L’impresa citata nell’esempio deve fare il DVR in quanto si tratta di un datore di lavoro con dipendenti. Il DVR dovrà essere completo per quanto riguarda gli edifici e i laboratori compreso il panificio e le macchine del panificio. Questo perchè anche se considerassimo l’attività di panificio come gestita da un lavoratore autonomo questi deve garantire impianti e attrezzature a norma. Inoltre le due attività sono senz’altro collegate forse anche fisicamente come locali e quindi non si può escludere che la barista acceda anche al laboratorio e viceversa. Nel DVR si dovrà precisare le mansioni eseguite dalla lavoratrice e quelle fatte esclusivamente dal titolare e di conseguenza il datore di lavoro dovrà garantire la formazione, le misure di protezione, i DPI coerenti con i rischi delle mansioni eseguite dalla lavoratrice (es. se fa solo barista e la valutazione del rischio da movimentazione manuale carichi ha dato indici bassi, allora non farà la sorveglianza sanitaria, etc).D’altra parte per le mansioni eseguite solo dal datore di lavoro si dovrà comunque garantire che  le macchine e gli impianti siano a norma come detto prima ma anche che sia previsto l’uso dei DPI (art. 21 del D.lgs 81/08). Solo la sorveglianza sanitaria potrà essere facoltativa in quanto datore di lavoro.
Nel caso di aziende agricole  senza dipendenti che durante la stagione estiva eseguono anche attività di ristorazione e assumono un dipendente (cameriera) come devono fare il DVR, cioè devono valutare solo le attività di somministrazione alimenti dove c’è il dipendente o devono inserire anche tutte le altre attività agricole (macchine, lavori in campo etc) ? Bisogna interpretare la norma con il buon senso, ossia limitare la valutazione dei rischi alle sole attività e luoghi  in cui opera il lavoratore: si consiglia di esplicitare nel DVR (fare una premessa) che l’impresa normalmente non rientra nel campo di applicazione del D.Lgs 81/08; che diventa “datore di lavoro” solo temporaneamente per il tempo di assunzione del lavoratore stagionale; che il dipendente esegue solo alcune attività (elencare quali es. cameriera, cuoca, etc) e che la valutazione dei rischi viene limitata ai luoghi e alle attività svolte dal lavoratore. Rimane sottinteso che se il lavoratore stagionale effettua anche operazioni agricole con uso di attrezzature si deve procedere con la valutazione completa.Resta inteso che nei confronti del dipendente stagionale devono essere attuate tutte le misure di prevenzione e protezione previste  es .DPI, formazione generale e specifica, etc.
COOPERATIVE E ASSOCIAZIONI
Cosa può fare una COOPERATIVA SOCIALE che si occupa di  bambini e altre persone presso il loro  domicilio mediante operatori, assistenti sociali, quando in tali abitazioni ci sono situazioni igieniche e strutturali non adeguate che possono comportare rischi per  i lavoratori? Per le cooperative sociali è stato emanato il DM 13.04.2011 che fornisce indicazioni su come applicare il D.Lgs 81/08. In particolare l’art. 7  contempla proprio la situazione in cui il lavoratore o socio lavoratore svolge l’attività “al di fuori della sede tenendo conto dei rischi normalmente presenti sulla base dell’esperienza” . Per tali situazioni il presidente della Cooperativa (ossia il datore di lavoro) non deve fare sopralluoghi o valutazioni dei luoghi di lavoro privati, ma è sufficiente che nel Documento di Valutazione dei Rischi tenga conto dei problemi che ci sono nello svolgimento delle attività (ad esempio i rischi da movimentazione dei carichi, il rischio biologico, etc) e  predisponga le opportune misure organizzative quali DPI e formazione e addestramento dei lavoratori. Se ci sono altri problemi  segnalati dai soci-lavoratori presenti nelle singole abitazioni il Presidente della cooperativa, venuto a conoscenza dello specifico pericolo, deve fare ciò che è in suo potere, come ad esempio segnalare il problema al Sindaco (problemi di igiene ambientale, sanità pubblica, sicurezza strutturale dell’immobile, etc ), ma certamente non può intervenire personalmente su beni che non sono di sua proprietà.
Quali sono gli obblighi delle ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO in materia di sicurezza sul lavoro? La normativa di riferimento per i volontari ex L. 266/ 1991 è il D.Lgs 81/08 art. 3 comma 12-bis: a) Se il volontario svolge le proprie attività per la sua associazione (senza dipendenti o altri lavoratori equiparati), egli viene paragonato ad un lavoratore autonomo (art. 21: attrezzatura a norma, idonei DPI, tessera riconoscimento),  e il presidente dell’associazione non ha obblighi specifici per quanto riguarda il D.Lgs 81/08. Se le attrezzature o i DPI sono di proprietà della associazione, il presidente ha la responsabilità di verificare che siano conformi alle norme (art 23 obblighi dei fornitori); se  il volontario utilizza attrezzature di sua proprietà ha la responsabilità di utilizzare attrezzature e DPI a norma (art. 21 obblighi del lavoratore autonomo). La formazione in materia di sicurezza sul lavoro non rientra fra gli obblighi indicati dall’art. 21, tuttavia si consiglia che l’Associazione promuova nei confronti dei propri associati iniziative formativa atte a garantire l’apprendimento delle principali conoscenze in materia e di favorire il conseguente comportamento sicuro. b) Se l’attività del volontario viene esercitata all’interno di una impresa dove c’è un Datore di Lavoro (anche un’altra associazione con dipendenti), questi è tenuto a informare il volontario sui rischi della propria impresa e valutare i rischi interferenziali (redazione del DUVRI)
Quali adempimenti, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sono  richiesti  per le ASSOCIAZIONI CULTURALI?   Se l’Associazione Culturale ha dei dipendenti o altri lavoratori equiparati (es. Collaborati a contratto o a progetto) indipendentemente dal numero di tali collaboratori,  rientra nel campo di applicazione del D.Lgs 81/08. Il Presidente della Associazione in qualità di datore di lavoro deve effettuare la valutazione dei rischi, le nomine e la formazione degli addetti antincendio e primo soccorso e la formazione dei lavoratori.
Se un’ASSOCIAZIOMNE CULTURALE  svolge le proprie in sale o aule non di proprietà dell’Associazione, chi ha l’obbligo della messa in sicurezza dei locali? Il proprietario dello stabile che affitta, cede in uso, etc e ha la responsabilità di mettere a disposizione locali, strutture e impianti  (elettrici, gas, etc.)a norma. Tuttavia è compito della Associazione richiedere  la  documentazione che attesti che tali locali o attrezzature siano a norma.
LAVORATORE AUTONOMO
Un lavoratore autonomo che accoglie un studente in tirocinio (alternanza scuola lavoro) diventa datore di lavoro soggetto a tutti gli obblighi del D.Lgs 81/08 ? Si:  l’impresa ospitante nel momento in cui accoglie un tirocinante rientra nell’ambito del D.Lgs 81/08 ossia l’allievo, pur essendo “dipendente” della scuola, risulta a tutti gli effetti un lavoratore equiparato e quindi il lavoratore autonomo deve ottemperare a tutti gli obblighi del D.Lgs 81/08.
Quando si crea un consorzio di imprese  o di lavoratori autonomi, il consorzio stesso e le imprese sono soggette agli obblighi del D.Lgs. 81/08? Sull’argomento (Consorzio o Associazione o Raggruppamento Temporaneo di Imprese e/o Lavoratori autonomi (ATI o RTI) e obblighi in materia di sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs 81/08) si sono espressi sia la nostra regione con nota 01.12.2006 n. 69226, sia il Coordinamento Tecnico Interregionale della prevenzione nei luoghi di lavoro documento del 29.11.2011, sia la circolare del Ministero del lavoro n. 16/2012. Il D.Lgs 163/06 prevede i raggruppamenti temporanei (ATI o RTI) nei quali viene dato mandato collettivo speciale ad uno dei soggetti (definito mandatario) il quale esprime l’offerta in nome e per conto dei mandanti (situazione valevole per esempio per acquisire un appalto, un lavoro etc).  Il rapporto di mandato non determina di per sè organizzazione o associazione delle imprese ognuna delle quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali, oneri sociali e anche in materia di sicurezza sul lavoro a seconda delle caratteristiche della impresa stessa. Tuttavia se una o più imprese o lavoratore autonomo della suddetta ATI o RTI lavora “in squadra” ossia coopera insieme per la realizzazione dell’opera, si viene a costituire una società vera e propria  e quindi il il mandatario diventa il datore di lavoro e deve attuare tutti gli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro previsti dal D.Lgs 81/08 dal POS, alla sorveglianza sanitaria con nomina del MC, alla formazione, etc.
VARIE
Cosa fare quando c’è un lavoratore “isolato” cioè un lavoratore che si trova ad operare da solo? Si definisce “lavoratore isolato” quando opera da solo cioè senza  una sorveglianza, un’interazione diretta o la presenza ravvicinata di altri soggetti. Il D.Lgs 81/08 indica le situazioni in cui non è possibile il lavoro solitario: si tratta  dei lavori in siti confinati, le operazioni di montaggio e smontaggio delle armature, alcuni impieghi di scale. Oltre a tali divieti espliciti,  non dovrebbero essere effettuati  i lavori ad alto rischio, i lavori in prossimità di conduttori con apparecchiature in tensione,  i lavori edili o agricoli a rischio (scavi, lavori in altezza, taglio piante, etc), le attività dove sono presenti  materiali o sostanze chimiche pericolose. In tutti gli altri casi  il datore di lavoro deve fare una attenta analisi dei rischi e consentire il lavoro isolato solo per lavorazioni “non rischiose”. Oltre alla formazione, alla sorveglianza sanitaria e alla gestione delle emergenze (kit di auto soccorso) il datore di  lavoro dovrà garantire l’attivazione di un “sistema di comunicazione/allarme” in modo che ci sia sempre la possibilità di un controllo/interazione, ad esempio: accessi periodici diretti, contatti regolari a distanza (telefono, radio, videocamere, e-mail) invio periodico di segnali dal lavoratore al centro di riferimento con relativi allarmi automatici in caso di mancata ricezione, segnali di allarme manuali o automatici (dispositivi uomo-presente,  sensori di movimento/posizione), segali che attestino il completamento di un compito o il ritorno del lavoratore  alla “base”.
Quando si inizia a computare i 90 giorni utili per fare il DVR di una nuova azienda? Si fa riferimento al giorno in cui concretamente si inizia l’attività ossia quando ci sono dei lavoratori all’interno di in luogo di lavoro
Il D.Lgs. 19 del 19 febbraio 2014 in materia di prevenzione di ferite da taglio o da punta si applica anche alle attività di estetista, barbiere e parrucchiere? Il campo di applicazione del decreto è quello sanitario e ospedaliero e quindi non coinvolge le attività di estetista, barbiere, parrucchiere, sebbene anche loro impieghino utensili taglienti. Per queste attività va fatta come di consueto la valutazione dei rischi e nell’individuare le misure di prevenzione è bene che si prendano in considerazione le indicazioni contenute nel decreto citato, laddove è possibile applicarle.

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