Esenzioni per invalidità

Le esenzioni rientranti in questo gruppo possono essere le seguenti:

  • invalidità di guerra
  • invalidità civile
  • invalidità per servizio (dipendenti pubblici e/o delle forze armate)
  • invalidità da lavoro
  • ciechi assoluti o ventisimisti binoculari
  • sordomuti
  • minori di anni 18 con indennità di frequenza.

Come ottenere il tesserino di esenzione per invalidità
Per ottenere il tesserino di esenzione è necessario presentare agli sportelli amministrativi dei Distretti Sanitari di appartenenza:
– la tessera sanitaria
– la certificazione di invalidità rilasciata dalla Commissione competente

Invalidi di guerra
da 1ª a 5ª categoria ( ex art. 6 co.1 lett. a del D.M. 01.02.1991 ) cod. 3G1 : esenzione TOTALE per le prestazioni specialistiche ambulatoriali, di laboratorio e per la diagnostica per immagini in favore di cittadini invalidi di guerra titolari di pensioni vitalizie, deportati in campo di sterminio, perseguitati politici italiani antifascisti o razziali e loro familiari superstiti, titolari di assegno vitalizio di benemerenza. Tale codice da diritto anche all’esenzione dal pagamento del ticket della quota fissa di 2 euro per la farmaceutica.
Da 6ª a 8ª categoria ( ex art. 6 co.2 lett. a del D.M. 01.02.1991 ) cod. 3G2 : esenzione TOTALE per le prestazioni specialistiche ambulatoriali, di laboratorio e per la diagnostica per immagini CORRELATE ALLA PATOLOGIA . Tale codice da diritto anche all’esenzione dal pagamento del ticket della quota fissa di 2 euro per la farmaceutica.

Invalidi civili
invalidi civili al 100% ( ex art. 6 co.1 lett. d ed e del D.M. 01.02.1991 ) cod. 3C1 : esenzione TOTALE per le prestazioni specialistiche ambulatoriali, di laboratorio e per la diagnostica per immagini. Tale codice da diritto anche all’esenzione dal pagamento del ticket della quota fissa di 2 euro per la farmaceutica.
Invalidi civili dal 67% al 99% ( ex art. 6 co.1 lett. d del D.M. 01.02.1991 ) cod. 3C2 : esenzione TOTALE per le prestazioni specialistiche ambulatoriali, di laboratorio e per la diagnostica per immagini.
Minorenni con indennità di frequenza ( ex art. 1 Legge 289/1990 ed ex art. 5 c.6 D.Lgs 124/1998 ) cod. 3C3 : esenzione TOTALE per le prestazioni specialistiche ambulatoriali, di laboratorio e per la diagnostica per immagini. Tale codice da diritto anche all’esenzione dal pagamento del ticket della quota fissa di 2 euro per la farmaceutica.

Invalidi per servizio
Valido per i soli dipendenti pubblici e/o delle forze armate
grandi invalidi 1ª categoria ( ex art. 6 co.1 lett. c del D.M. 01.02.1991 ) cod. 3M1 : esenzione TOTALE per le prestazioni specialistiche ambulatoriali, di laboratorio e per la diagnostica per immagini. Tale codice da diritto anche all’esenzione dal pagamento del ticket della quota fissa di 2 euro per la farmaceutica.
Invalidi dalla 2ª alla 5ª categoria ( ex art. 6 co.1 lett. c del D.M. 01.02.1991 ) cod. 3M2 : esenzione TOTALE per le prestazioni specialistiche ambulatoriali, di laboratorio e per la diagnostica per immagini.
Invalidi dalla 6ª alla 8ª categoria ( ex art. 6 co.2 lett. d del D.M. 01.02.1991 ) cod. 3M3 : esenzione TOTALE per le prestazioni specialistiche ambulatoriali, di laboratorio e per la diagnostica per immagini CORRELATE ALLA PATOLOGIA

Invalidi per lavoro
grandi invalidi del lavoro dall’ 80% al 100% ( ex art. 6 co.1 lett. b del D.M. 01.02.1991 ) cod. 3L1 : esenzione TOTALE per le prestazioni specialistiche ambulatoriali, di laboratorio e per la diagnostica per immagini. Tale codice da diritto anche all’esenzione dal pagamento del ticket della quota fissa di 2 euro per la farmaceutica.
invalidi del lavoro dal 67% al 79% ( ex art. 6 co.1 lett. b del D.M. 01.02.1991 ) cod. 3L2 : esenzione TOTALE per le prestazioni specialistiche ambulatoriali, di laboratorio e per la diagnostica per immagini.
Invalidi del lavoro dall’1% al 66% ( ex art. 6 co.2 lett. b del D.M. 01.02.1991 ) cod. 3L3 : esenzione TOTALE per le prestazioni specialistiche ambulatoriali, di laboratorio e per la diagnostica per immagini CORRELATE ALLA PATOLOGIA.

Persone non vedenti
Legge n. 482/68 art. 6 ( ex art. 6 co.1 lett. f del D.M. 01.02.1991 ) cod. 3N1 : esenzione TOTALE per le prestazioni specialistiche ambulatoriali, di laboratorio e per la diagnostica per immagini. Tale codice da diritto anche all’esenzione dal pagamento del ticket della quota fissa di 2 euro per la farmaceutica.

Persone sordomute
Legge n. 482/68 art. 7 ( ex art. 6 co.1 lett. f del D.M. 01.02.1991 ) cod. 3S1 : esenzione TOTALE per le prestazioni specialistiche ambulatoriali, di laboratorio e per la diagnostica per immagini. Tale codice da diritto anche all’esenzione dal pagamento del ticket della quota fissa di 2 euro per la farmaceutica.

Nel caso delle invalidità di guerra, da lavoro, per servizio, e per i danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, da trasfusione eccetera, il cittadino dovrebbe portare con sé e presentare al Medico di famiglia o allo Specialista, oltre al tesserino di esenzione, anche copia del verbale di accertamento dell’invalidità da cui risultano le patologie accertate.

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